Assunzione biologi vaccinatori nelle aziende sanitarie: precisazioni sul regime delle incompatibilità

In questi giorni stanno pervenendo all’Ordine alcune richieste che riguardano la sussistenza di un eventuale profilo di incompatibilità per i Biologi che operano all’interno di strutture accreditate, di essere immessi in servizio, nelle Aziende sanitarie territoriali siciliane, come vaccinatori.
Deve precisarsi che tale profilo di “incompatibilità” è sicuramente prospettabile, tenuto conto che, come ha chiarito la giurisprudenza (cfr., tra le altre, Cons. Stato, 23 agosto 2018, n. 5034), il disposto di cui all’art. 4, comma 7, della legge n. 412/1991, prevede che “con il Servizio Sanitario Nazionale può intercorrere un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, e con altri rapporti anche di natura convenzionale con il Servizio Sanitario Nazionale. Il rapporto di lavoro con il SSN è altresì incompatibile con l’esercizio di altre attività o con la titolarità o con la compartecipazione delle quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso“.
Già a una piana lettura della richiamata disposizione appare di tutta evidenza come il regime delle incompatibilità, disegnato dal legislatore, sia ad ampio spettro coinvolgendo, dunque, tutte le attività ovvero cointeressenze che, pur trascendendo lo stretto esercizio della professione sanitaria, riflettano un’intrinseca attitudine a generare – anche solo in via potenziale – un conflitto di interessi.
A tale principio si aggancia, peraltro, la disciplina specificamente dettata per le strutture che operano in regime di accreditamento. Viene in rilievo, anzitutto, l’art. 1, comma 5, della legge 662/1996, secondo cui “…le incompatibilità previste dall’articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412″ sono “da riferire anche alle strutture sanitarie private accreditate ovvero a quelle indicate dall’articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724”.
Il medesimo principio regolatorio viene ripreso dal successivo comma 19, che prescrive quanto segue: “le istituzioni sanitarie private, ai fini dell’accreditamento di cui all’articolo 8, comma 7, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, devono documentare la capacità di garantire l’erogazione delle proprie prestazioni nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro del personale del Servizio Sanitario Nazionale e con piante organiche a regime. L’esistenza di situazioni d’incompatibilità preclude l’accreditamento e comporta la nullità dei rapporti eventualmente instaurati con le unità sanitarie locali. L’accertata insussistenza della capacità di garantire le proprie prestazioni comporta la revoca dell’accreditamento e la risoluzione dei rapporti costituiti”.